lentepubblica


Reverse Charge IVA e QRM: una direttiva UE stabilisce i tempi

lentepubblica.it • 13 Novembre 2018

reverse-charge-iva-qrmReverse Charge IVA e QRM (Quick Reaction Mechanism, meccanismo contro le frodi in materia di IVA): una direttiva dell’Unione Europea stabilisce i tempi e le regole.


È stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea la direttiva n. 2018/1695. La direttiva dispone la proroga – fino al 30 giugno 2022 – del periodo di applicazione:

 

– del meccanismo facoltativo di inversione contabile alla cessione di determinati beni e alla prestazione di determinati servizi a rischio di frodi (art. 199-bis della direttiva IVA);

 

– del meccanismo di reazione rapida (Quick Reaction Mechanism – QRM) contro le frodi in materia di IVA (art. 199-ter).

 

Il contenuto della direttiva

 

La direttiva precisa che la misura speciale del QRM è subordinata ad adeguate misure di controllo da parte dello Stato membro per quanto riguarda i soggetti passivi che effettuano le cessioni di beni o le prestazioni di servizi cui si applica tale misura e ha una durata non superiore a nove mesi.

 

Lo Stato membro che desideri introdurre una misura speciale del QRM conformemente al paragrafo 1 invia una notifica alla Commissione utilizzando il modulo standard istituito conformemente al paragrafo 4 e la invia contemporaneamente agli altri Stati membri.

 

Lo Stato membro fornisce alla Commissione le informazioni indicanti il settore interessato, il tipo e le caratteristiche della frode, l’esistenza di imperativi motivi di urgenza, il carattere improvviso e massiccio della frode e le sue conseguenze in termini di perdite finanziarie gravi e irreparabili. Se la Commissione ritiene di non essere in possesso di tutte le informazioni necessarie, contatta lo Stato membro interessato entro due settimane dal ricevimento della notifica e precisa di quali informazioni supplementari abbia bisogno.

 

Le informazioni supplementari fornite dallo Stato membro interessato alla Commissione sono inviate contemporaneamente agli altri Stati membri. Se le informazioni supplementari fornite non sono sufficienti, la Commissione ne informa lo Stato membro interessato entro una settimana.

 

La misura speciale del QRM  si applica fino al 30 giugno 2022.

 

In allegato il testo completo della direttiva.

 

 

Fonte: articolo di redazione lentepubblica.it
Subscribe
Notificami
guest
0 Commenti
Inline Feedbacks
View all comments